martedì, novembre 29, 2005

La SIAE e l'open content

Dalla lettura dell'art. 3, comma 2, del Regolamento Generale SIAE si evince che chi è iscritto alla SIAE non può utilizzare licenze open content, in quanto l'iscritto ha l'obbligo di dichiarare tempestivamente tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione sulle quali abbia od acquisti diritti.

Ma cosa bisogna intendere per
opere destinate alla pubblica utilizzazione?

Mi sono consultato con Gennaro Francione, il noto
giudice anti-copyright.

NAG:
Cosa bisogna intendere per opere destinate alla pubblica utilizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento Generale SIAE? Rientrano nella fattispecie anche le opere scaricabili da Internet? O le opere scaricabili da Internet potrebbero anche essere opere destinate alla privata utilizzazione?

GF:
E' un bel quesito. Le opere scaricabili, in quanto lo siano da chiunque, sono destinate alla pubblica utilizzazione. In quanto, in concreto, ognuno scarica privatamente, non lo sono. Insomma, il concetto di "pubblico" è equivoco nel nuovo media internettiano. La SIAE, pur di affermare il suo dominio, naturalmente, predilige la prima interpretazione.

Gennaro ha confermato la mia idea: mille realtà private non costituiscono una realtà pubblica; restano mille realtà private. E' dunque possibile interpretare il regolamento Generale SIAE in modo diverso. Un'interpetazione che, se avvalorata giudizialmente, potrebbe cambiare il corso della storia dell'open content in Italia.

3 commenti:

Anonimo ha detto...

Cavolini di Bruxelles!! Questa è una notizia assolutamente da diffondere!!

Marco B. ha detto...

Io invece non capisco. Che c'entra? La dichiari alla SIAE e le specifichi che esse sono pubblicate gratuitamente. D'altronde la SIAE non è quella che impone le condizioni ma quella che fa rispettare le condizioni specificate dall'autore, che è il detentore del diritto di usare le proprie opere come meglio crede

k2 ha detto...

Quando dai mandato a SIAE ti privi della possibilità di gestire autonomamente le tue opere. Non ne hai più la disponibilità. L'unica alternativa è revocare il mandato stesso.