sabato, ottobre 28, 2006

Prestito gratuito nelle biblioteche pubbliche

L'Italia doveva modificare l'art.69 LDA (Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione... ), adeguandolo alla direttiva 92/100/CEE, e stabilire che il prestito nelle biblioteche pubbliche garantisse una remunerazione almeno per gli autori (ossia per almeno una delle categorie di cui all'art. 2 comma 1 della direttiva in oggetto).

L'Italia non l'ha fatto e quindi ha violato l'art. 5 comma 1 della direttiva, che prevede, sì, una deroga (ossia la possibilità, per le biblioteche pubbliche, di non chiedere l'autorizzazione ai titolari dei diritti per esercitare il diritto di prestito), ma solo se è garantita una
remunerazione agli autori.

Per questi motivi la Corte Europea (Sesta Sezione) ha dichiarato e statuito:

1) Avendo esentato dal diritto di prestito pubblico tutte le categorie di istituzioni per il prestito pubblico ai sensi della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 1 e 5 di tale direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

E il Governo italiano che fa?

Il Governo propone l'istituzione di un
Fondo per il diritto di prestito pubblico con una dotazione di 3 milioni di euro (ma non specifica se annui), che verrebbe gestito dalla Siae, incaricata di ripartire i fondi tra gli aventi diritto, in base a indirizzi da stabilirsi con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Il prestito effettuato dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici rimarrebbe
gratuito per gli utenti finali.
Cioè: paghi lo stesso, ma ti danno l'impressione di non pagare.

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Art. 163 del disegno di Legge Finanziaria per il 2007

(Disposizioni in materia di beni culturali)
[omissis]

7. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, al comma 1, dopo la parola "diritto" sono soppresse le parole ", al quale non è dovuta alcuna remunerazione".

8. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis Al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto di prestito pubblico (di seguito denominato "Fondo"), con una dotazione di euro 3.000.000,00.
1-ter. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana Autori ed Editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato - Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l’attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in misura non superiore allo 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del medesimo.
1- quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado.".

1 commento:

Anonimo ha detto...

Grazie avvocato, sei un mito!